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La S.C. nella sentenza annotata fissa un importante principio di diritto, escludendo la riconducibilità dell’impresa familiare allo schermo societario, in relazione alla partecipazione posseduta: la rilevanza riconosciuta contestualmente al lavoro svolto nella famiglia fornisce un primo elemento semantico plausibilmente riferibile ad un imprenditore- persona fisica. Ma ciò che davvero si palesa irriducibile ad una qualsiasi tipologia societaria è la disciplina patrimoniale concernente la partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, anche al di fuori dell'impresa: e non, quindi, in proporzione alla quota di partecipazione. Questa la decisione delle sezioni unite della Cassazione Civile nella sentenza n. 23676 del 6 Novembre 2014.